Forma giuridica d’impresa

Scegliere una forma giuridica per l’ impresa,è una decisione importante poiché nella scelta occorre tenere in considerazione una serie di elementi:

  • Il numero di soggetti;
  • Il volume di affari previsto;
  • L’entità di capitale iniziale da investire nell’impresa;
  • Il grado di responsabilità giuridica;
  • Il settore di attività.

Devi innanzitutto decidere se vuoi essere l’unico referente e responsabile di tutta l’attività imprenditoriale o se preferisci condividere l’impegno con altri. Nel primo caso formerai un’impresa individuale, nel secondo caso una impresa collettiva o società.

L’impresa individuale

Ha un solo titolare che assume su di sé tutto il rischio di impresa, ciò significa che imprenditore è una sola persona fisica che è illimitatamente responsabile delle obbligazioni dell’impresa con tutto il patrimonio personale…ma è anche la sola che percepisce gli utili e che prende le decisioni. Se il titolare si avvale dell’aiuto di familiari  siamo in presenza di un’impresa familiare. I familiari non sono dipendenti, né soci, bensì collaboratori che prestano lavoro in modo continuativo, per questo partecipano agli utili e alle decisioni dell’impresa. Al titolare vanno comunque almeno il 51% degli utili, nonché tutte le responsabilità dell’impresa.

Le società o imprese collettive si suddividono in:

Società di persone

Nelle società di persone il capitale ha un’importanza relativa in quanto i soci rispondono illimitatamente e personalmente per le obbligazioni sociali: ciò significa che se la società non è in grado di pagare i propri debiti, ciascun socio risponde con il proprio patrimonio personale, anche per l’intero debito. Si dice infatti che le società di persone hanno autonomia patrimoniale imperfetta nel senso che i/le creditori/rici sociali possono rivalersi non solo sul patrimonio della società, ma anche su quello personale dei/lle socie.Esistono diversi tipi di società: società semplice, in nome colletivo e in accomandita semplice.

Società semplice:

E’ una delle forme più elementari di società di persone. Per la sua costituzione non è richiesta infatti una forma particolare. Essendo società di persone ogni socio/a risponde illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Con una società semplice non si può esercitare un’attività commerciale. E’ di solito usata per attività agricole o libere professioni.

Società in nome collettivo:

E’ una forma più complessa di società di persone che prevede per la sua costituzione la stesura dell’atto costitutivo o come scrittura privata tra i soci autenticata da un notaio o atto pubblico redatto da un notaio. In quanto società di persone i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Con questo tipo di società si possono esercitare diverse tipologie di attività.

Società in accomandita semplice:

E’ una società di persone in cui vi sono due tipologie di soci:

  • Soci accomandanti: affidano il capitale ad altri soci poiché lo impieghino e poi ne rendano conto. Questi soci si devono astenere dalla gestione dell’attività e rispondo soltanto per la quota di capitale conferita , hanno di conseguenza una responsabilità patrimoniale limitata;
  • Soci accomandatari: amministrano la società e sono responsabili in modo illimitato e solidale con tutto il loro patrimonio personale verso i creditori sociali.

Società di capitali

Nelle Società di capitali è il capitale che prevale sulla persona in quanto i soci rispondono alle obbligazioni assunte dalla società esclusivamente con la parte di capitale da essi sottoscritta. Hanno perciò autonomia patrimoniale perfetta nel senso che per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio e non i singoli soci. Queste società hanno personalità giuridica cioè sono considerate soggetto giuridico distinto dalla persone dei soci . Esistono diverse tipologie di società di capitali: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata.

Società per azioni (SPA):

E’ una società di capitali e come tale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio; ciò significa che i creditori non possono pretendere dai soci il pagamento dei debiti sociali nel caso in cui il patrimonio della società sia insufficiente. Per diventare soci basta acquistare le azioni che rappresentano il “capitale sociale in miniatura”, dando diritto a partecipare all’assemblea degli azionisti, al riparto degli utili etc. Ogni socio in Assemblea vale per la quota di capitale posseduta rappresentata dal numero delle azioni. Questa forma è particolarmente adatta per grandi imprese poichè prevede un capitale minimo pari a poco più di 100.000 euro .

Società in accomandita per azioni:

È una società di capitali che presenta due tipologie di soci:

  • Soci accomandanti che rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alle quote di capitale sottoscritto in azioni;
  • Soci accomandatari invece che rispondono in modo solidale e illimitato per i debiti della società.

Anche in questo caso il capitale è rappresentato da azioni e il capitale sociale minimo è pari a poco più di 100.000 euro.

Società a responsabilità limitata:

È la società di capitale più semplice da costituire e prevede un capitale sociale minimo pari a circa 10.000 euro. Dal 1993 è possibile costituire una SRL unipersonale cioè composta da un unico socio. I soci rispondono per le obbligazioni sociali soltanto con la quota di capitale conferito, la loro responsabilità è perciò limitata.

Società cooperative

Nell’ambito delle forme giuridiche idonee all’esercizio dell’attività d’impresa, le società cooperative si sono gradualmente affermate come la soluzione ideale per gruppi di persone che si aggregano, non sulla base di una semplice suddivisione percentuale degli utili (come accade nelle società di persone e di capitali), ma nella volontà di contribuire in comune allo sviluppo dell’impresa, ciascuno secondo le proprie possibilità e con precisi obiettivi. Nella cooperativa ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea a prescindere dalle quote di capitale sottoscritte. Il capitale sociale varia a seconda del tipo di attività che si intende esercitare. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a 50.000 delle vecchie lire. Le cooperative si distinguono in vari tipi a seconda del numero di soci,  della responsabilità dei soci e del tipo di attività svolta.

In base al numero dei soci le cooperative possono essere:
  • Ordinarie: i soci devono essere almeno 9, possono essere persone fisiche e/o giuridiche;
  • Piccole Società cooperative:composte esclusivamente da persone fisiche, in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto, nascono proprio per favorire la diffusione della forma cooperativa anche quando il numero dei soci è ridotto. Le piccole società cooperative potranno trasformarsi nel tempo, a seguito della loro crescita dimensionale, in società cooperative ordinarie.
In base alla responsabilità dei soci, le cooperative possono essere a:
  • Responsabilità illimitata: per le obbligazioni sociali risponde anzitutto la società cooperativa col suo patrimonio. In via sussidiaria -in caso di fallimento- rispondono anche i soci col proprio patrimonio personale;
  • Responsabilità limitata al capitale conferito: responsabile dei debiti è solo la società con il suo patrimonio. Nel contratto si può prevedere però che ogni socio risponda per un multiplo della propria quota. Le piccole società cooperative possono essere soltanto a responsabilità limitata.
In base al tipo di attività svolta, le cooperative possono essere :
  • Cooperative di consumo: acquistano merci all’ingrosso dal produttore per venderle ai soci a prezzi economici, consentendo di ottenere un risparmio mediante la riduzione dei costi;
  • Cooperative di produzione e lavoro: è una particolare forma nella quale si punta a creare occasioni di lavoro ed occupazione tra i soci, i lavoratori divengono imprenditori di se stessi. Svolgono un’attività di produzione di beni e di servizi;
  • Cooperative agricole: operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell’allevamento del bestiame;
  • Cooperative edilizie: provvedono alla costruzione o all’acquisto di immobili, da affittare o da vendere ai soci;
  • Cooperative di credito: raccolgono capitali dai soci per procurare agli stessi i finanziamenti necessari a condizione di favore;
  • Cooperative sociali: possono essere di tipo A quando operano nell’interesse della collettività attraverso la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, oppure di tipo B se svolgono qualsiasi tipo di attività, ma sono finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Beneficiano di apposite agevolazioni fiscali (sono ONLUS di diritto) e hanno un regime IVA ridotto o esente.

 

 

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