Conciliazione tempi

Nuova legge nazionale sulla conciliazione

Dalla Regione Toscana la Legge sulla Cittadinanza di genere contenente “azioni per la conciliazione vita-lavoro e le pari opportunità”, approvata il 2 aprile 2009 n.16.Con questo provvedimento la Regione Toscana promuove ed incentiva azioni volte alla conciliazione della vita personale, familiare e lavorativa delle donne e degli uomini nei seguenti ambiti: sperimentazione di formule di organizzazione dell’orario di lavoro nella pubblica amministrazione e nelle imprese private volte alla conciliazione vitalavoro; promozione di un’equa distribuzione delle responsabilità familiari tra donna ed uomo; incremento del ricorso ai congedi parentali da parte degli uomini; attuazione di interventi nell’ambito del governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città; lotta agli stereotipi di genere che limitano le scelte lavorative e l’assunzione di ruoli di responsabilità da parte delle donne.

La Normativa

Le principali norme in materia di conciliazione dei tempi sono contenute nella legge 125/91 e nella legge 53/2000 .La legge 125/91 ha l’obiettivo di favorire l’occupazione femminile e di realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. La legge 8 marzo 2000 n. 53 reca disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, e si inserisce nella più generale normativa sulle pari opportunità in quanto è finalizzata a consentire ai genitori una reale distribuzione dei compiti di cura dei figli, con un sistema di tutele molto più ampio di quello previsto dalle precedenti norme che rende effettivamente possibile la conciliazione del tempo tra lavoro e famiglia. In particolare, l’art. 9 della legge ha introdotto forme di flessibilità dell’orario, con riferimento in via prioritaria, ma non esclusiva, alla cura dei figli, prevedendo contributi a favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità.

Lnum125100491art11

DecretoLegislativo26marzo2001151

Legge8marzo2000

Le novità introdotte dal Decreto n.80/2015

  • Il congedo parentale (c.d. astensione facoltativa) potrà essere richiesto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino;
  • La scelta tra fruizione giornaliera o oraria del congedo parentale è ora consentita al lavoratore, anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla contrattazione collettiva;
  • Sono ridotti i tempi di comunicazione per la scelta della modalità di fruizione del congedo parentale: il datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di almeno cinque giorni (non più quindici), ridotti a due qualora si richieda la fruizione ad ore;
  • Il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione è elevato ai primi 6 anni del bambino ( anzichè ai primi 3 anni). Dai 6 ai 12 anni il congedo non è retribuito, ad eccezione dei lavoratori con redditi particolarmente bassi ( per l’anno 2015 Euro 16.327,68), per i quali l’indennità del 30% è prevista fino all’ottavo anno del bambino.

Tali novità si applicano solo per il 2015: la possibilità di fruirne per gli anni successivi è subordinata all’entrata in vigore di ulteriori decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria.

Presentazione telematica delle domande di congedo parentale

A decorrere dal 14 settembre 2015 potranno essere accettate solo le domande trasmesse all’INPS in via telematica. Sul sito dell’ INPS sono disponibili le procedure per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale riferite ai periodi tra gli 8 ed i 12 anni di vita del bambino ( oppure tra gli 8 ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato)

Tempi e Orari della Città

A metà degli anni ’80 in Europa e in Italia si vanno rapidamente diffondendo studi sulle politiche temporali che portano al centro dell’attenzione la qualità dei tempi di vita dei cittadini. Con la legge n.142/90 art. 36 viene assegnato al Sindaco la potestà di coordinare gli orari pubblici al fine di migliorare l’accessibilità dei servizi (attività commerciali, scuole, trasporti pubblici) cittadini; ma è con la legge 5/95, la legge 38/98 ed infine la legge 53/2000 ( artt. 22-28) che l’armonizzazione e il coordinamento degli orari della città assume una centralità e spessore tale da prevedere da parte del Comune la dotazione di un Piano di indirizzo e regolazione degli Orari della città strettamente legato al Piano Strutturale e Urbanistico. Il Comune di Lucca ha adottato il Piano di indirizzo e regolazione degli orari della Città con le seguenti finalità: 

  • Migliorare il rapporto tra tempo dedicato al lavoro e tempo dedicato alla cura della famiglia e di sè;
  • Favorire il passaggio da un orario di lavoro standard ed uguale per tutti a orari flessibili e personalizzati;
  • Rivitalizzare le strade e le piazze della città; 
  • Rendere la città ospitale per gli abitanti temporaneamente presenti per motivi di lavoro, per usufruire di servizi, fare acquisti, per compiere atti amministrativi, per motivi economici, per turismo; 
  • L’armonizzazione tra orari delle scuole e tempi della città a fronte di trasformazioni in corso nel mondo scolastico.
Abbonamento Cicogna: costo parcheggio agevolato

Su tutti i parcheggi gestiti a parcometro è previsto l’abbonamento Cicogna per donne in stato di gravidanza a partire dal 7° mese di gestazione e fino a 4 mesi dopo il parto a € 10,00 mensili. Questo servizio consente la sosta al prezzo suddetto in tutti i parcheggi a parcometro della città di Lucca gestiti dalla Metro srl.
L’abbonamento Cicogna non è disponibile tra quelli acquistabili online.

Qui puoi scaricare il modulo per la richiesta.

Per contattare l’Ufficio Tempi e Orari del Comune di Lucca
Indirizzo: Via San Paolino
Tel. 0583 442903 – 0583 442906
Fax. 0583 442910
E-mail: tempieorari@comune.lucca.it 
Responsabile: Riccardo Del Dotto – Letizia Della Maggiora

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