Diritti del lavoro

I diritti del lavoro sono regolamentati da leggi nazionali ed in più, per ogni settore, esistono specifici contratti collettivi di settore, chiamati CCNL, all’interno dei quali sono specificate le particolari condizioni (assunzione, orario di lavoro, sicurezza, ferie e permessi, retribuzione etcetc) che riguardano i settori all’interno dei quali è prestata l’attività lavorativa; questi contratti collettivi (vedi www.cnel.it) sono stipulati a seguito di accordi tra le parti sociali, ovvero tra organizzazioni che rappresentano i lavoratori ed i loro datori di lavoro. Il rapporto di lavoro è quindi disciplinato, oltre che dal contratto collettivo di settore, anche dalle leggi in materia e dal contratto individuale: queste tre fonti sono tra loro “gerarchicamente sovraordinate”: prima viene la legge, poi il contratto collettivo, poi quello individuale. Per approfondire clicca su: jobsact , wikilabour, inps.

Assunzione

Pari opportunità

Prima di tutto è importante sapere che tutti i lavori posso essere svolti sia da uomini che da donne; il Decreto Legislativo 11/2006 n°198: noto anche come “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, vieta qualsiasi tipo di discriminazione basata sul sesso e ogni tipo di molestia o disparità, garantendo le medesime opportunità lavorative. Le pari opportunità sono un un principio inteso come l’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un individuo per ragioni connesse al genere, religione, ideologia, razza, disabilità, età, orientamento sessuale o politico. In ambito lavorativo, al fine di garantire le medesime opportunità tra uomo e donna. Per ulteriori approfondimenti, è possibile visitare il sito dedicato alle Pari Opportunità: pariopportunita.gov.

Periodo di prova

Tutti i lavoratori all’inizio di una nuova attività lavorativa hanno diritto ad un periodo di prova, cioè un periodo antecedente all’assunzione definitiva, durante il quale entrambe le parti possono liberamente decidere di recedere il rapporto. A tutela del lavoratore, la durata massima della prova è stabilita dai contratti collettivi di settore; una volta definita l’assunzione, il periodo di prova viene commutato nell’anzianità.

Retribuzione

Questo argomento è regolamentato dalla Costituzione, la quale stabilisce “che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” ed è anche trattato dal Codice Civile che, nell’articolo 2094, stabilisce che è “il corrispettivo che spetta al lavoratore per l’attività lavorativa svolta ed è il principale obbligo che spetta al datore di lavoro nei confronti dei suoi dipendenti”. Per ogni contratto collettivo di settore è stabilito un salario minimo, che rappresenta la più bassa paga oraria, giornaliera o mensile che il datore di lavoro deve rispettare; inoltre esistono dei livelli e scatti di anzianità contrattuali che influiscono nel determinare l’aumento dello stipendio. Link utili: senato.it

Contributi

Sono quote della retribuzione destinate al finanziamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge. Il loro versamento è obbligatorio: l’onere contributivo sorge generalmente all’avvio di una qualunque attività lavorativa e la riscossione è affidata agli enti di previdenza. I contributi si possono classificare in due differenti tipologie:

Contributi previdenziali

Versamenti obbligatori effettuati dal datore di lavoro nei confronti dell’ente previdenziale (Inps per settore privato; Inpdap per settore pubblico) al fine di ottenere la prestazione pensionistica;

Contributi assistenziali

Versamenti effettuati all’Inps o all’Inail al fine di ottenere una copertura dei rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali, all’invalidità e malattia.

E’ possibile verificare la propria situazione contributiva registrandosi al sito web Inps ed accedendo alla sezione Servizi per il cittadino. Al lavoratore, ogni anno, è consegnato dal datore di lavoro il Cud, certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all’Erario.

Orario di lavoro

La durata dell’orario, nell’ambito del contratto nazionale di settore, varia a seconda del contratto e può essere distinta in:

  • Full time: i contratti a tempo pieno hanno un monte ore settimanale di massimo 40 ore mentre quelle effettuate in più saranno considerate straordinario, senza in ogni caso superare il limite massimo di 48 ore settimanali. La durata minima del riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore;
  • Part time: si suddividono in “orizzontale”, “verticale” o “misto” e prevedono una riduzione dell’orario fino a 4 ore/giorno;

Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive (in pratica dopo 6 giorni di lavoro vi è normalmente un giorno di riposo), di regola coincidente con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero (pari a 11 ore);

Ferie e festività

A ciascun lavoratore deve essere garantito un periodo annuale di ferie retribuite. Tale periodo è definito, insieme ai permessi orari, nel contratto di assunzione e fa comunque riferimento al contratto nazionale di settore; vengono godute in un arco temporale stabilito dal datore di lavoro sulla base delle proprie esigenze organizzative, ma sono concordate anche in base alle richieste del dipendente.

Permessi

Congedo matrimoniale

Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto, in occasione di matrimonio avente validità civile, ad un congedo retribuito, la cui durata generalmente è stabilita in 15 giorni di calendario. Il godimento di tale periodo di norma inizia in occasione del matrimonio. Ricordiamo che il licenziamento per matrimonio è nullo;

Maternità/Paternità

il Decreto Legislativo 151/2001 (clicca per appronfondire) interviene a sostegno della maternità e della paternità prevedendo varie forme di tutela in materia, al fine di proteggere la salute della madre e del nascituro. Una tutela analoga a quella prevista per la maternità, è presente anche in caso di adozione e affidamento. Importante segnalare le disposizioni che tutelano la madre nel corso della gravidanza, disciplinando il tipo di lavoro che è più opportuno svolgere in tale periodo ed il periodo di congedo obbligatorio dal lavoro nei mesi precedenti e successivi alla data del parto;

Diritto allo studio

Nel caso in cui un lavoratore segua corsi di studio, ha diritto ad effettuare turni e orari di lavoro agevolati oltre che godere di permessi orari da utilizzare per frequentare le lezioni. Questa forma di tutela è regolamentata in via generale dalla Costituzione ed in particolare è a disposizione del lavoratore/studente un monte di 150 ore di permesso retribuito, da utilizzare a seconda delle modalità specificate nei vari contratti collettivi di settore. Il datore di lavoro tuttavia potrà richiedere al dipendente di produrre le certificazioni necessarie per usufruire di queste agevolazioni.

Malattie ed infortuni sul lavoro/malattie professionali

In caso di malattia o infortunio occorsi sul luogo di lavoro, il dipendente è tutelato da una serie di norme che intervengono per proteggerne la salute e garantire la conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario alla guarigione. Anche in questo caso, è necessario fare riferimento alle disposizioni in materia contenute nei vari contratti nazionale di settore. La legge prevede indennizzi per i lavoratori che subiscono eventi traumatici e, nel caso di malattia professionale, si ha diritto a ricevere la retribuzione o un’indennità, nella misura e nel tempo determinati dalla legge, con una eventuale integrazione del datore di lavoro stabilita dai contratti collettivi. Per ulteriori informazioni, consultare inail.

Sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro deve attuare le misure necessarie a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 (noto anche come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) ed è tenuto ad informare gli stessi sui rischi specifici cui sono esposti. Il datore di lavoro deve anche adempiere all’obbligo di mettere i dipendenti nelle condizioni di utilizzare macchinari e strumentazioni che non presentino nessun rischio per la loro salute e l’integrità fisica. Nelle aziende fino a 15 dipendenti il Responsabile della Sicurezza è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro, mentre nelle aziende con più di 15 dipendenti è eletto o designato dai lavoratori all’interno delle rappresentanze sindacali. Per approfondire: lavoro.gov.

Attività sindacale

Il lavoratore ha diritto di aderire o meno ad associazioni sindacali, di manifestare il proprio pensiero e di svolgere attività. Il ruolo del sindacato trova riconoscimento nella Costituzione, nella quale è stabilito che qualsiasi sindacato può agire per la tutela degli interessi dei lavoratori che la hanno costituita. Lo sciopero è un diritto e la retribuzione viene sospesa durante il suo svolgimento. Il dipendente può rivolgersi a organizzazioni sindacali in caso di condizioni lavorative irregolari quali: controllo della busta paga, recupero crediti, danno biologico, lavoro nero, mobbing e altre.

Ammortizzatori sociali

Sono un’insieme di misure tese a sostenere economicamente coloro che si trovano involontariamente in uno stato di disoccupazione e ad aiutare le aziende in crisi. Le principali forme di sostegno, erogate dall’Inps, sono:

Cassa Integrazione

Ha la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Si distingue in Ordinaria (in caso di sospensione o riduzione dell’attività dovuta ad eventi temporanei non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori) e Straordinaria (quando l’azienda si trova in condizione di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi aziendale e procedure concorsuali);

Aspi & Mini-Aspi

Sono invece sussidii erogati previa presentazione di domanda telematica, e sono in favore dei lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente l’occupazione; non spetta a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto;

Mobilità Ordinaria 

Uuna forma di ammortizzatore sociale attivata a sostegno di determinate categorie di lavoratori che a causa di un licenziamento collettivo perdono il posto di lavoro; per tali soggetti lo Stato garantisce un’indennità sostitutiva della retribuzione per un determinato periodo e un più facile reinserimento nel mondo del lavoro. Si tratta di un preludio al licenziamento definitivo dei lavoratori e ha lo scopo di ammortizzare le difficoltà economiche incipienti.

Mobilità in deroga

E’ un’indennità, pari all’80% della retribuzione teorica spettante, che garantisce ai lavoratori licenziati un reddito sostitutivo ed è destinata a coloro che hanno già fruito della mobilità ordinaria. Per ulteriori informazioni: inps

Categorie protette

La legge 68/1999 tutela determinate categorie svantaggiate di lavoratori, definite protette, per favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro. Nello specifico la legge obbliga le aziende con più di 15 dipendenti ad assumere una quota di lavoratori invalidi civili, del lavoro e di guerra, non vedenti, non udenti, orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro o di guerra, profughi italiani rimpatriati e coloro che versano in condizioni equiparabili. Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. I possessori dei requisiti, che siano disoccupati e abbiano più di 15 anni e meno di 65, possono iscriversi alle liste provinciali del collocamento mirato presso i Centri dell’impiego.

Lavorare in Italia

I cittadini comunitari facenti parte dell’UE, grazie al trattato di Schengen, non hanno bisogno di visto e possono liberamente muoversi all’interno dell’area e soggiornare in Italia per periodi inferiori ai 3 mesi senza alcuna formalità, mentre per soggiorni superiori a 3 mesi è obbligatorio iscriversi all’Anagrafe del Comune di residenza, presentando copia del passaporto o di un documento di identità del paese di origine valido per l’espatrio. Dopo 5 anni di permanenza continuativa, il cittadino comunitario, acquisisce il diritto di soggiorno permanente che tuttavia può venire meno, in ogni caso, per assenze di oltre due anni consecutivi dal territorio nazionale. I cittadini extracomunitari invece possono lavorare in Italia ed ottenere per questo fine un regolare permesso di soggiorno. Tali permessi si distinguono in:

  • Permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
  • Lavoro stagionale;
  • Lavoro stagionale pluriennale e lavoro autonomo;

Tuttavia il numero degli stranieri che può entrare in Italia per motivi lavorativi è limitato e regolamentato dal Ministero del lavoro. Per maggiori informazioni sulle modalità o requisiti clicca qui.

Permesso di soggiorno per lavoratori altamente qualificati (Carta Blu UE)

E’ stato introdotto un nuovo permesso di soggiorno, denominato “Carta Blu UE”, riservato a lavoratori extracomunitari che vogliono svolgere un lavoro nell’Unione Europea. La Carta Blu ha durata biennale, rinnovabile, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre nel caso di rapporto a tempo determinato ha una durata di 3 mesi superiore rispetto alla scadenza del contratto di lavoro. Per ottenere la Carta Blu, il lavoratore, deve avere conseguito almeno il diploma di scuola superiore ed essere in possesso di una qualifica professionale idoneamente certificata dal Paese di origine. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito internet del Comune di Lucca nella sezione “Sportello per l’immigrazione”, un servizio rivolto a cittadini stranieri circa ogni aspetto legato alla loro permanenza in Italia. Presso lo sportello è possibile richiedere il rinnovo dei titoli di soggiorno, avere informazioni sulla pratica di ricongiungimento familiare o conoscere le modalità di accesso ai servizi presenti nel territorio.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

LuccaGiovane 2018 | Tutti i diritti riservati