Bonus baby-sitting e centri estivi

Per l’anno 2020, a partire dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“decreto Cura Italia”) ha previsto, agli articoli 23 e 25, uno specifico congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore complessivamente a 15 giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni, di cui possono fruire i genitori alternativamente fra loro.

In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Dal 19 maggio 2020, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), all’articolo 72, ha modificato la disciplina del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting introducendo, in alternativa, il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 agosto 2020.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Le misure trovano applicazione limitatamente all’anno 2020; bonus baby-sitting a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, e il bonus centri estivi per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 agosto 2020.

QUANTO SPETTA

I bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi spettano nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

In presenza di più figli di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare.

Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi) a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, CIGS, ecc.), non sia disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti gli altri casi il limite dei 12 anni di età non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020.

Il bonus baby-sitting viene erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia. I beneficiari del bonus devono registrarsi sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle Prestazioni Occasionali > Libretto Famiglia, rispettivamente:

  • come utilizzatori di Libretto Famiglia;
  • come prestatori di servizi di baby-sitting.

Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la cosiddetta “appropriazione” del bonus tramite il Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e rendicontate nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

Nel caso di lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, il bonus è riconosciuto dall’INPS nel limite massimo complessivo di 2mila euro per nucleo familiare e viene sempre erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia.

Il bonus per i centri estivi è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente.

Per i benefici di cui all’articolo 23 del decreto-legge 18/2020, come modificato dall’art. 72 del decreto-legge 34/2020, è previsto uno stanziamento complessivo, per il 2020, pari a 1.569 milioni di euro, destinati al congedo specifico e al bonus per i servizi di baby-sitting per i lavoratori del settore privato, iscritti alla Gestione Separata e autonomi. Per i lavoratori pubblici dei settori considerati dalla norma, il bonus per servizi di baby-sitting è riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di euro. Le domande di bonus saranno accolte, sussistendone i requisiti di legge, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

Al raggiungimento del volume di domande che comporta l’esaurimento dello stanziamento indicato, le successive istanze che pervengono all’INPS saranno ammesse e protocollate con riserva di accettazione, a condizione che residuino somme disponibili.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44 e al messaggio 5 giugno 2020, n. 2350.

Domanda

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata online attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Per saperne di più e comprendere come compilare correttamente la domanda, scarica il Tutorial – Guida all’uso del servizio Bonus servizi di baby sitting, prima di accedere al servizio.

Fonte:  INPS

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