Cos’è
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 30 maggio 2022, n. 65). La prestazione ANF è disciplinata dalla legge 153/1988, il riepilogo e il coordinamento dei criteri normativi sono riportati nella circolare INPS 12 gennaio 1990, n. 12.
A chi è rivolto
L’Assegno per il Nucleo Familiare ai lavoratori dipendenti, erogato dall’INPS, spetta a:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto (es. lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio).
Non spetta a:
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- piccoli coltivatori diretti;
- titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Come funziona
Decorrenza e durata
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo di paga in corso in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).
Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell’INPS, la data iniziale dell’erogazione e quella di scadenza sono indicate nell’autorizzazione.
Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.
Quanto spetta
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all’ IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).
Devono essere considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente.
Il reddito di riferimento in caso di convivenza di fatto, di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76, che abbiano stipulato il contratto di convivenza ai sensi dell’art. 1, co. 50, l. 76/2016, deve essere indicato secondo quanto previsto dalla già citata legge (circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84).
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
L’assegno ai lavoratori dipendenti in attività viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, in occasione del pagamento della retribuzione (articolo 37, d.p.r. 797/1955, come modificato dall’articolo 8, legge 1038/1961).
Decadenza
Il diritto all’ANF cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso.
Domanda
Requisiti
Alla luce dell’articolo 1, decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, a partire dal 1° marzo 2022, l’Assegno per il Nucleo Familiare è abrogato: “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.
Si riportano di seguito i requisiti per le richieste relative a periodi fino al 28 febbraio 2022 e per quelle relative a periodi successivi al 1° marzo 2022. (circolare INPS 28 febbraio 2022, n. 34).
Per richieste di prestazioni ANF attinenti ai periodi entro il 28 febbraio 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto:
- il richiedente l’assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
- i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni;
- i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
Per richieste di prestazioni ANF attinenti ai periodi successivi al 1° marzo 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto:
- il richiedente l’assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
- l’unito civilmente ai sensi dell’articolo 1, legge 20 maggio 2016, n. 76;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
Se il richiedente è straniero può includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia.
Fanno parte del nucleo anche i familiari che non risiedono in Italia se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE.
Il lavoratore extracomunitario titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno può includere nel proprio nucleo anche i familiari residenti in Paese terzo (circolare INPS 2 agosto 2022, n. 95).
Quando fare domanda
La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto.
Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
Come fare domanda
Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo
A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica.
La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.
Non deve essere inoltrata domanda di variazione, né una nuova domanda ANF, in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro, relativamente a un periodo oggetto di domanda in corso di validità.
Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario inoltrare anche la domanda di Autorizzazione ANF all’Istituto.
Modalità di presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo
La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo. Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario allegare alla stessa l’Autorizzazione ANF (ANF43) rilasciata dall’Istituto.
Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite
In caso di domanda di Assegno per il Nucleo Familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.
La relativa domanda telematica (cfr. la circolare INPS 30 ottobre 2014, n. 136) deve essere presentata all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, attraverso il servizio online dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Domanda di Autorizzazione all’Assegno per il Nucleo Familiare
La domanda di Autorizzazione ANF, fermo restando i requisiti sopra descritti per le richieste relative a periodi fino al 28 febbraio 2022 e per quelle relative a periodi successivi al 1° marzo 2022 (circolare INPS 28 febbraio 2022, n. 34), deve essere presentata attraverso la procedura telematica, corredata della prevista documentazione, nei seguenti casi:
- inclusione di determinati familiari nel nucleo del richiedente (figli di genitori separati o divorziati, sciolti da unione civile, figli di genitori naturali non coniugati, familiari residenti all’estero, fratelli, sorelle, nipoti etc.);
- applicazione dell’aumento dei livelli reddituali (familiari minorenni con difficoltà a compiere le funzioni proprie della loro età o maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a svolgere proficuo lavoro).
L’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali, a partire dal 1° marzo 2022, potrà essere riconosciuta esclusivamente nel caso di familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro diversi dai figli, ossia il coniuge del richiedente, fratelli, sorelle e nipoti.
N.B. L’ Assegno per il Nucleo Familiare è incompatibile con l’Assegno temporaneo (articolo 1, decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito dalla legge 112/2021). L’articolo 1, decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 ha istituito dal 1° marzo 2022 l’ Assegno unico e universale per i figli a carico. L’articolo 10, comma 3 del medesimo decreto prevede che “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Per informazioni: www.inps.it