Contributo baby sitting o asili nido

ATTENZIONE: il contributo baby sitting o asilo nido non è stato prorogato per il 2019.

CONTRIBUTO BABY SITTING O ASILI NIDO: ALTERNATIVE AL CONGEDO PARENTALE

Cos’è

L’articolo 4, comma 24, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Tale beneficio è stato prorogato anche per l’anno 2016 ed esteso alle lavoratrici autonome dall’articolo 1, commi 282-283, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità).

A oggi, l’articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato per il biennio 2017-2018 il beneficio in questione sia per le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione separata (nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni) sia per le lavoratrici autonome e imprenditrici (nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni), ferme restando le disposizioni attuative contenute nei decreti ministeriali 22 dicembre 2012, 28 ottobre 2014 e 1° settembre 2016.

Con il Decreto Legge n.25/2017 è stata disposta l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio con conseguente possibilità di utilizzare i buoni (voucher) per prestazioni di lavoro accessorio fino al 31 dicembre 2017.

In conseguenza della menzionata disposizione, la legge n.50/2017 (art. 54 bis) ha previsto che il contributo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n.92, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, è erogato mediante la modalità del libretto famiglia.

Pertanto dal mese di gennaio 2018 il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting è rinominato “contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.

 

A chi è rivolto

Alle lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, nonché alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata  di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 (comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena). Queste due categorie di lavoratrici si devono trovare, al momento di presentazione della domanda, ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità e non devono aver fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.Possono inoltre accedere al beneficio le lavoratrici autonome o imprenditrici: coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale; pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’articolo. 66, comma 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Queste lavoratrici devono aver concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e avere ancora almeno un mese di congedo parentale (in relazione al minore per cui si chiede il beneficio) a cui poter rinunciare.

Non possono accedere al beneficio le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati e le lavoratrici che usufruiscono dei benefici del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito con l’articolo 19, comma 3, decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il contributo è erogato alle lavoratrici dipendenti per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa e con rinuncia alla fruizione del congedo parentale da parte delle lavoratrici stesse.

Dalla data (14 giugno 2017) di entrata in vigore della legge n. 81/2017, alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi.

Alle lavoratrici autonome e per le imprenditrici, invece, il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi.

 

QUANTO SPETTA

L’importo del contributo è di massimo 600 euro mensili.

Per le lavoratrici part-time il contributo è ricalcolato in proporzione alla minore entità della prestazione lavorativa.

Il contributo per l’asilo nido viene erogato con pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio fino al raggiungimento dell’importo di 600 euro mensili. Il contributo verrà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto in una struttura scelta dalla madre e presente nell’elenco pubblicato sul sito INPS.

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato mediante il Libretto di Famiglia.

Le madri – che si siano preventivamente registrate in procedura Prestazioni Occasionali – dovranno procedere all’appropriazione telematica del contributo per l’acquisto dei servizi di baby-sitting erogato tramite libretto famiglia, entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici (indirizzo PEC indicato in domanda oppure, pubblicazione del provvedimento nella stessa procedura telematica alla quale si è acceduto per la presentazione della domanda).

Il superamento di detto termine si intende come rinuncia al beneficio.

L’appropriazione, entro il termine di 120 giorni sopra indicato, di solo una parte del beneficio, comporterà l’automatica rinuncia alla restante parte.

Le istruzioni per l’utilizzo del Libretto Famiglia sono state fornite con circolare n. 107/2017, cui si rinvia per ogni approfondimento.

Pertanto, per poter usufruire dei bonus che saranno oggetto di appropriazione a decorrere dal 1 gennaio 2018, le mamme beneficiarie e i lavoratori devono, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, registrarsi preventivamente al seguente servizio: www.inps.it/ Prestazioni Occasionali. Al momento dell’inserimento della prestazione bisognerà selezionare l’apposita voce del menù a tendina “acquisto di servizi di baby-sitting (l. 92/2912, art. 4, comma 24, lett.b)).

L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:

  • direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);
  • avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi)
  • tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e s.m.i.

All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

Una volta effettuata la registrazione, le mamme beneficiarie del bonus, verificata la capienza del portafoglio elettronico, inseriranno le prestazioni lavorative entro il 3 del mese successivo rispetto a quello di svolgimento delle prestazioni stesse, per garantire il pagamento nei termini di legge da parte dell’Inps.

La procedura consente la restituzione, per mesi, degli importi precedentemente accreditati alla madre/committente, in base alle mensilità già erogate e agli eventuali importi già consuntivati o rimborsati.

La madre che, dopo l’appropriazione del bonus, intenda rinunciare a una o più mensilità erogate, può farlo attraverso la funzione “Restituzione Bonus”. Per accedere alla funzionalità deve inserire i seguenti dati obbligatori:

  • codice fiscale della madre;
  • codice fiscale bimbo;
  • numero di domanda;
  • anno di riferimento.

Per maggiori informazioni consulta il sito dell’INPS

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