Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29 dicembre è pubblicato il bando del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2020.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 30 dicembre 2020 alle ore 23.59 del 28 gennaio 2021, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato può accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;
- Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica), rilasciata dal Comune di residenza, a cui si potrà accedere con tre modalità:
a) “Desktop” – si accede con pc a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il“Software CIE“;
b) “Mobile” – si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID” e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
c) “Desktop con smartphone” – si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID” .
Il candidato dovrà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestato, dove riceverà le comunicazioni relative al concorso.
I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita’ di condotta di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il ventottesimo anno di eta’. Quest’ultimo limite e’ elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite d’eta’ per il personale appartenente alla Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita’ di effettivo servizio alla data del presente bando. Per gli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno il limite d’eta’, per la partecipazione al concorso, e’ di trentatre’ anni;
e) essere in possesso dell’idoneita’ fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, cosi’ come previsto dal decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.
Il personale della Polizia di Stato deve essere in possesso della sola idoneita’ attitudinale prevista per la qualifica per cui concorre. I requisiti di idoneita’ fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione di tali requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneita’;
f) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneita’ psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorita’ o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi’, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. Non sono ammessi a partecipare al concorso, a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio.